Il rogito cancella il preliminare

IL ROGITO CANCELLA IL PRELIMINARE

Il rogito notarile – nella specie di compravendita di immobile – supera un eventuale precedente contratto preliminare e costituisce la fonte dei diritti e obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto dalle parti (Cassazione 11 aprile 2016 n. 7064).

Pertanto, il rogito definitivo può anche essere totalmente o parzialmente difforme dal contratto preliminare, le cui clausole non riprese nel rogito definitivo sopravvivono esclusivamente qualora i contraenti lo abbiano espressamente previsto e dichiarato nel contratto definitivo (Cassazione 30 aprile 2013 n. 10209).

La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti, nel silenzio del contratto definitivo, può essere vinta esclusivamente dalla prova, risultante da atto scritto se il negozio riguarda beni immobili, di un accordo fra le parti coevo alla stipula del definitivo, nel quale esprimono la volontà che obblighi e prestazioni contenute nel preliminare restino valide. Di tale prova è onerata la parte che chiede l’adempimento di questo diverso e distinto accordo (Cassazione 5 giugno 2012 n. 9063).

Pertanto, in mancanza della citata scrittura, la parte venditrice non può ricorrere a clausole e/o accordi pattuiti nel preliminare.

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