Manca il Certificato di Agibilità

Manca il certificato di agibilità: due recenti sentenze in linea con lo stesso principio

Corte di Cassazione – Sezione II civile – Sentenza 8 febbraio 2016, n. 2438

Preliminare di vendita immobile: legittimo il rifiuto di stipulare il definitivo se manca il certificato di agibilità.

Il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile per mancata consegna del certificato di agibilità è giustificato, poiché l’acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che inducono all’acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene.

(Cass. Civ., sez. II, 26 novembre 2015-8 febbraio 2016, n. 2438)

 

Tribunale Civile di Roma – X Sezione Civile – Sentenza 8 gennaio 2016 n. 194

Acquirente dell’immobile risarcito se manca il certificato di agibilità

Ha diritto al risarcimento del danno commisurato ai costi necessari per conseguirlo e alla riduzione del prezzo dell’alloggio se viene trasferito un immobile senza certificato di agibilità. Il certificato serve a garantire la commerciabilità legale degli immobili destinati a uso abitativo. Il suo rilascio rientra tra i documenti che il venditore è tenuto a consegnare all’acquirente.

La mancata consegna di tale documento integra una ipotesi di responsabilità contrattuale del venditore, il quale deve risarcire il danno, quantificabile con i costi sostenuti dall’acquirente per ottenere da terzi professionisti il certificato.

Questo è quanto disposto dalla X sezione civile del Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 194 dell’8 gennaio 2016, ha condannato il venditore degli immobili a risarcire i danni subiti dagli acquirenti, parametrati ai costi necessari per ottenere le certificazioni di agibilità e/o abitabilità. Riconosciuto anche il diritto alla riduzione del prezzo per la svalutazione commerciale subita dagli immobili privi di agibilità.

La sentenza in commento si pone in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale il venditore di un immobile destinato ad abitazione ha l’obbligo di consegnare all’acquirente il certificato di abitabilità/agibilità, senza il quale l’immobile stesso è incommerciabile (Cass. civ. n. 1701/2009). L’obbligo assunto dal venditore di far ottenere al compratore il certificato comporta per il venditore l’obbligo di indennizzare il compratore, indennizzo immediatamente esigibile in difetto di fissazione di un termine per il rilascio ai sensi dell’art. 1183 comma 1 c.c. (Cass. civ. n. 26509/2006)

 

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