
Condensa e infiltrazioni in casa: la responsabilità è del costruttore
Condensa e infiltrazioni in casa: la responsabilità è del costruttore
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 14650/2013 dell’11 giugno 2013.
La formazione anomala di condensa, che provoca infiltrazioni di umidità in una casa di nuova costruzione ricade tra le responsabilità del costruttore. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 14650/2013 depositata l’11 giugno 2013, con la quale, accogliendo il ricorso del proprietario di un immobile contro un consorzio edile, ha ribadito che l’impresa di costruzione è responsabile di tutti i difetti dell’edificio e deve risarcire il danno subito dall’acquirente del nuovo immobile.
Nel caso di specie, un condomino aveva citato in giudizio il costruttore per fargli eliminare una serie di difetti che avevano provocato delle infiltrazioni in corrispondenza degli infissi, provocando il distacco dell’intonaco circostante, e condensazione dovuta a ponti termici generati dalla composizione non omogenea della parete esterna in cemento e laterizio.
Il Tribunale ordinario aveva accolto la richiesta, riconoscendo al condomino un risarcimento di 71 mila euro. La Corte di Appello di Napoli aveva successivamente ribaltato la sentenza, sostenendo che il condomino aveva intrapreso l’azione legale oltre il termine di 60 giorni previsto per legge e che il risarcimento sarebbe stato possibile solo per difetti di costruzione così gravi da incidere sulle componenti essenziali dell’opera in modo da pregiudicarne la normale utilità.
La Cassazione ha spiegato infine che la responsabilità del costruttore (art. 1669 c.c., “Rovina e difetti di cose immobili”) vale per tutti i difetti di costruzione, non solo per quelli che incidono sulla staticità dell’edificio ma anche per quelli di lieve entità che pregiudichino la struttura e la funzionalità dell’immobile, nonché il godimento in misura apprezzabile e l’impiego duraturo cui è destinato. In particolare: &L’incidenza negativa dei difetti costruttivi inclusi nell’art. 1669 c.c. può consistere, in particolare, in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la &ovina od il pericolo di rovina), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo.