Credito d’imposta ” prima casa “

Credito d’imposta ” prima casa ”

La normativa vigente riconosce un considerevole beneficio fiscale (il cosiddetto «credito d’imposta») a favore di chi compra una “prima casa”, se in passato ha già comprato un’altra abitazione con le agevolazioni fiscali “prima casa”, e quest’ultima sia alienata rispetto al nuovo acquisto, o entro l’anno precedente, o entro l’anno successivo.

Il credito d’imposta consiste quindi nell’importo pagato al momento dell’acquisto della prima casa, a titolo d’imposta di registro oppure I.V.A., il quale viene detratto dall’imposte da pagare per l’acquisto della nuova “prima casa”, con le modalità che vedremo in seguito.

Per meglio spiegare il meccanismo, facciamo un esempio pratico e semplificando chiamiamo l’abitazione già acquistata in passato “A” e l’abitazione che vogliamo acquistare “B”.

Se al momento dell’acquisto della casa “A” è stata pagata un’imposta di registro o I.V.A. di €. 3000 e al momento dell’acquisto della casa “B” dobbiamo pagare un’imposta di Euro 4.000, verseremo soltanto la differenza di €. 1000.

Condizioni necessarie:

– la casa “B” deve essere acquistata entro un anno dall’alienazione della casa “A”; oppure la casa “A” deve essere alienata non oltre l’anno successivo al giorno in cui è acquistata la casa “B”.

– l’alienazione della casa “A” può avvenire sia a titolo oneroso (ad esempio compravendita), sia a titolo gratuito (ad esempio donazione);

– sia la casa “A” che la casa “B” devono essere acquistate con l’agevolazione “prima casa” (e non vi deve essere la decadenza da questa agevolazione);

Non è invece rilevante che l’acquisto (sia della casa “A” che della casa “B”) abbia avuto come oggetto la piena o la nuda proprietà, o un diritto reale di godimento (come l’usufrutto); ed è pure indifferente che oggetto dell’acquisto sia il diritto nel suo intero o una sua quota.

Le modalità sono le seguenti:

– se l’acquisto della casa “B” è sottoposta ad imposta di registro, la compensazione può avvenire direttamente in sede di rogito;

– se l’acquisto della casa “B” è invece sottoposta ad I.V.A. il credito d’imposta potrà essere portato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche nella dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto della casa “B” oppure potrà essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di ritenuta d’acconto, di contributi previdenziali o assistenziali, o di premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

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